Coloranti ammessi nei cosmetici nell’UE

Il colore gioca un ruolo fondamentale in molti prodotti cosmetici. Dai rossetti ai fondotinta, dalle tinte per capelli ai saponi, il colore è spesso un elemento chiave dell’identità del prodotto e del suo fascino per i consumatori. Tuttavia, nell’Unione Europea, l’uso degli agenti coloranti nei cosmetici è rigorosamente regolamentato per garantire la sicurezza dei consumatori e un mercato interno armonizzato.

Il quadro normativo

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 introduce un approccio basato su una lista positiva: nei prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’UE si possono usare come coloranti solo gli agenti coloranti specificatamente autorizzati dalla normativa.

I coloranti autorizzati sono elencati nell’Allegato IV del Regolamento. Ogni voce può includere condizioni d’uso specifiche, restrizioni, criteri di purezza o limitazioni relative ai tipi di prodotti in cui la sostanza può essere utilizzata. Un prodotto cosmetico contenente un colorante non autorizzato ai sensi dell’Allegato IV non può essere legalmente commercializzato nell’Unione Europea per quella funzione colorante.

Questo approccio è diverso da quello adottato per molti altri ingredienti cosmetici, per i quali le sostanze sono generalmente consentite a meno che non siano espressamente vietate o soggette a restrizioni.

Cosa si intende per colorante?

Secondo il regolamento, un colorante è una sostanza destinata principalmente a colorare un prodotto cosmetico, la pelle, i capelli, le unghie, le labbra o altre parti esterne del corpo umano.

La definizione normativa comprende non solo la sostanza colorante in sé, ma anche i suoi sali, ove applicabile. Molti coloranti autorizzati sono identificati tramite i numeri del Colour Index (CI), che garantiscono un metodo di identificazione armonizzato in tutto il settore.

È importante distinguere tra gli ingredienti utilizzati per la loro funzione colorante e quelli che possono conferire colore in modo accessorio, pur avendo uno scopo principale diverso. In alcuni casi, la classificazione normativa di un ingrediente dipende dalla sua funzione tecnica prevista all’interno della formulazione.

Allegato IV: L’elenco positivo dei coloranti ammessi

L’allegato IV contiene l’elenco dei coloranti autorizzati per uso cosmetico nell’Unione europea. L’elenco viene aggiornato regolarmente per tenere conto dei progressi scientifici, delle valutazioni di sicurezza e delle decisioni normative.

Per ogni colorante autorizzato, i formulatori dovrebbero verificare attentamente:

  • L’identità specifica della sostanza.
  • Categorie di prodotti per cui è consentito l’uso.
  • Se è consentito l’uso vicino agli occhi.
  • Se è consentito l’uso sulle mucose.
  • Se ne è autorizzato l’uso in prodotti destinati all’applicazione orale.
  • Eventuali limiti di concentrazione o restrizioni aggiuntive.

Non tutti i coloranti autorizzati possono essere utilizzati in ogni prodotto cosmetico. Un pigmento ammesso in uno smalto per unghie, ad esempio, potrebbe non essere autorizzato nei prodotti da applicare intorno agli occhi o alle labbra.

Di conseguenza, per essere conformi non basta semplicemente verificare che un colorante figuri nell’Allegato IV. Bisogna anche rispettare le condizioni d’uso previste.

L’importanza della valutazione della sicurezza

Anche quando un colorante è autorizzato ai sensi dell’Allegato IV, il suo impiego deve comunque essere valutato nel contesto del prodotto cosmetico finito.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009, ogni prodotto cosmetico deve essere sottoposto a una valutazione di sicurezza prima di essere immesso sul mercato. Il rapporto sulla sicurezza dei prodotti cosmetici (CPSR) deve prendere in considerazione tutti gli ingredienti, compresi i coloranti, le loro concentrazioni, le vie di esposizione e i potenziali rischi tossicologici.

L’autorizzazione di cui all’allegato IV non garantisce automaticamente che una determinata concentrazione o formulazione sia sicura. Il responsabile e il valutatore della sicurezza continuano ad avere il compito di dimostrare la sicurezza del prodotto finale.

Quando si sceglie un colorante per una formulazione cosmetica, i produttori dovrebbero verificare diversi aspetti prima di procedere con lo sviluppo del prodotto.

Il primo passo è verificare che la sostanza sia autorizzata come colorante nell’UE. Questa verifica può essere effettuata consultando l’Allegato IV e la banca dati CosIng della Commissione Europea, che fornisce informazioni sugli ingredienti cosmetici e sul loro status normativo.

I formulatori dovrebbero quindi esaminare tutte le restrizioni applicabili, i campi di applicazione previsti, le specifiche di purezza e gli eventuali aggiornamenti introdotti tramite modifiche al Regolamento sui cosmetici.

Infine, il colorante scelto deve essere incluso nella valutazione della sicurezza del prodotto e correttamente indicato sull’etichetta del prodotto, in conformità con i requisiti di etichettatura applicabili.

Requisiti di etichettatura per i coloranti

In base alle norme UE sull’etichettatura dei cosmetici, i coloranti possono essere indicati alla fine dell’elenco degli ingredienti, indipendentemente dalla loro concentrazione, e di solito sono identificati dai numeri del Colour Index (CI).

Per i prodotti cosmetici decorativi commercializzati in diverse tonalità, come fondotinta, ombretti o rossetti, il regolamento permette anche di usare la dicitura “può contenere”. In questi casi, gli agenti coloranti possono essere elencati dopo i simboli «+» o «±», a indicare che il prodotto può contenere uno o più dei coloranti elencati a seconda della tonalità specifica.

La corretta dichiarazione degli ingredienti è un aspetto importante della conformità e contribuisce a garantire la trasparenza per i consumatori e le autorità di vigilanza sul mercato.

Aggiornamenti normativi e monitoraggio continuo

Nell’Unione Europea, i coloranti cosmetici sono regolamentati da un quadro normativo molto strutturato, basato su un elenco positivo di sostanze autorizzate. Garantire la conformità, quindi, non si limita affatto alla semplice scelta di un pigmento o di un colorante adatto. I produttori devono verificare che un colorante sia autorizzato per l’uso previsto, rispettare eventuali restrizioni applicabili, includerlo nella valutazione di sicurezza del prodotto e assicurarsi che sia etichettato correttamente.

Una comprensione approfondita dell’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1223/2009 è quindi fondamentale per garantire la conformità delle formulazioni. Tuttavia, la conformità non va vista come un’operazione da fare una volta sola. Il quadro normativo sugli ingredienti cosmetici continua a evolversi man mano che emergono nuove prove scientifiche e le autorità di regolamentazione aggiornano i requisiti esistenti.

I pareri scientifici emessi dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS), le modifiche al Regolamento (CE) n. 1223/2009 e le revisioni dell’Allegato IV possono influire sullo status dei coloranti autorizzati o introdurre nuove condizioni d’uso. Per questo motivo, i produttori dovrebbero monitorare regolarmente gli sviluppi normativi e mantenere procedure efficaci di gestione delle modifiche. Integrando la revisione normativa in tutto il ciclo di vita del prodotto, le aziende possono ridurre al minimo i rischi di non conformità e immettere sul mercato prodotti sicuri e conformi alla legge in modo più efficiente.