Nuova etichettatura degli allergeni

Questo Regolamento della Commissione ha introdotto nuovi obblighi in merito all’etichettatura dell’elenco esteso dei cosiddetti “allergeni del profumo”, in aggiunta all’elenco stabilito dalla Direttiva 2003/15/CE. Attualmente, 24 allergeni chiamati “allergeni del profumo” devono essere elencati nella lista degli ingredienti, anche se sono componenti di una fragranza, di un aroma o di una composizione complessa. L’etichettatura è obbligatoria se gli allergeni sono presenti al di sopra di determinate concentrazioni soglia, pari allo 0,01 nei prodotti cosmetici da risciacquo e allo 0,001 nei prodotti cosmetici da lasciare in posa. Il Regolamento 2023/1545 della Commissione ha esteso questo elenco di allergeni a 82 allergeni.

Data di entrata in vigore: 16 agosto 2023 Periodo di transizione: Collocazione di nuovi prodotti: 31 luglio 2026; disponibilità dei prodotti esistenti: 31 luglio 2028 L’ampliamento dell’elenco degli allergeni ha introdotto nuove sfide normative e di applicazione. Per questo motivo, nell’Allegato III del Regolamento vengono suggeriti due approcci normativi alla denominazione degli allergeni, denominati “nomenclatura autonoma” e “denominazione di gruppo”. Approccio: Nell’Allegato III, se la colonna “h” specifica il nome del gruppo da utilizzare, si tratta di una voce di allergene raggruppata; se la colonna h non specifica alcun nome di gruppo, si tratta di una voce di allergene indipendente.

Esempio di inserimento di un allergene indipendente

In questo esempio, se il geraniolo è presente nel prodotto finito in una concentrazione superiore allo 0,001% per i prodotti leave-on e allo 0,01% per i prodotti a risciacquo, l ‘allergene deve essere indicato come “Geraniolo” nell’elenco degli ingredienti.

Esempio di nome del gruppo di allergeni

In questo esempio, se un prodotto leave-on contiene lo 0,0008% di “Citrus Aurantium Amara Flower Oil” e lo 0,002% di “Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil”, la loro somma supera il valore soglia per i prodotti leave-on. Pertanto, i due allergeni devono essere etichettati con il nome del gruppo “Citrus Aurantium Flower Oil”.

Se l’azienda desidera aggiungere i singoli nomi “Citrus Aurantium Amara Flower Oil” e “Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil” come informazioni aggiuntive, questo è possibile ma non obbligatorio. Regolamento: Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione del 26 luglio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura degli allergeni alle fragranze nei prodotti cosmetici Con l’aggiunta di nuovi allergeni, l’etichettatura della lista degli ingredienti è diventata più difficile. Lascia che il nostro team di esperti riveda o prepari per te l’etichettatura conforme degli ingredienti e degli allergeni. Per assicurarti che le etichette dei tuoi prodotti cosmetici siano conformi, consulta il nostro servizio di revisione delle etichette cosmetiche! https://www.certifiedcosmetics.com/product/cosmetic-safety-assesment/cosmetic-label-review/