Comprensione del regolamento cosmetico CE 1223/2009

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009, noto come Regolamento sui cosmetici, è stato sviluppato come una delle disposizioni chiave dell’Unione Europea per quanto riguarda l’industria cosmetica. È entrato in vigore l’11 luglio 2013, sostituendo la nuova Direttiva 76/768/CEE. Incentrato sul miglioramento della salute e della sicurezza degli esseri umani, questo regolamento consente contemporaneamente la circolazione dei prodotti cosmetici nei mercati dell’UE senza restrizioni.

Obiettivi

Sicurezza: Tutti i prodotti cosmetici messi a disposizione dell’utente finale devono essere sicuri per la salute umana se applicati in circostanze normali o ragionevolmente prevedibili. Trasparenza e tutela del consumatore: Richiede un’etichettatura chiara e accurata dei prodotti cosmetici, consentendo ai consumatori di fare scelte informate sui prodotti che utilizzano. Armonizzazione per il mercato unico: Creando standard uniformi in tutti gli Stati membri dell’UE per consentire la libera circolazione dei prodotti cosmetici.

Aspetti chiave

Persona responsabile:l’articolo 4 definisce la “persona responsabile” come la persona fisica o giuridica che deve garantire che un prodotto cosmetico soddisfi i requisiti normativi per tutto il suo ciclo di vita. Per un prodotto cosmetico fabbricato all’interno dell’UE e non successivamente esportato e importato nella Comunità, il produttore può essere la persona responsabile. Il produttore può anche nominare, tramite un mandato scritto, una persona stabilita nella Comunità come persona responsabile. Fascicolo informativo del prodotto (PIF): Il Fascicolo Informativo del Prodotto (PIF) è una raccolta documentata di informazioni richieste dall’articolo 11, che fornisce dettagli completi sul prodotto cosmetico. Il PIF deve essere facilmente accessibile alle autorità e contiene informazioni essenziali. Il PIF è fondamentale per dimostrare la conformità agli standard di sicurezza e normativi, garantendo che tutti i dati necessari siano disponibili per essere esaminati in caso di richieste di informazioni o valutazioni sulla sicurezza. Valutazione della sicurezza: La valutazione della sicurezza è definita nell’Articolo 10. Si riferisce al processo di valutazione della sicurezza di un prodotto cosmetico, condotto da un valutatore di sicurezza qualificato. Prima della commercializzazione, ogni prodotto cosmetico deve essere sottoposto a un’accurata valutazione della sicurezza per valutare i potenziali rischi associati ai suoi ingredienti e alle sue formulazioni. Questa valutazione include una valutazione del profilo tossicologico degli ingredienti e del rischio complessivo per la salute umana quando vengono utilizzati come previsto. I risultati di questa valutazione sono documentati nel PIF e sono fondamentali per garantire la sicurezza dei consumatori. Etichettatura: I requisiti di etichettatura sono delineati nell’articolo 19, che specifica come un prodotto cosmetico debba essere etichettato prima di essere venduto. Il regolamento richiede informazioni specifiche sull’etichetta, tra cui il nome del prodotto, il nome e l’indirizzo della persona responsabile, l’elenco degli ingredienti e tutte le indicazioni di precauzione o le istruzioni per un uso sicuro. Le etichette devono essere chiare, leggibili e comprensibili per i consumatori, in modo da garantire che abbiano tutte le informazioni necessarie per fare scelte informate sui prodotti che utilizzano. Notifica: La notifica è descritta nell’articolo 13, che prevede che i prodotti cosmetici vengano sottoposti al portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP) prima di essere immessi sul mercato. Prima che un prodotto cosmetico venga venduto nell’UE, la persona responsabile deve notificarlo alla Commissione Europea attraverso il CPNP. La comprensione del Regolamento Cosmetico CE 1223/2009 è essenziale per chiunque sia coinvolto nell’industria cosmetica, dai produttori ai distributori fino ai consumatori. Garantendo la sicurezza e l’efficacia dei prodotti cosmetici, il regolamento non solo protegge la salute pubblica ma favorisce anche una concorrenza leale sul mercato.