Regolamento (UE) n. 655/2013 sui criteri comuni per le richieste di risarcimento
Questo regolamento delinea i requisiti per le indicazioni sui prodotti cosmetici, garantendo che siano veritiere, non fuorvianti e supportate da prove scientifiche. I fornitori devono rispettare questi criteri per creare fiducia nei consumatori ed evitare ripercussioni legali.
Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali
Pur avendo come obiettivo principale la tutela dei consumatori, questa direttiva regolamenta le pratiche pubblicitarie ingannevoli. Richiede che tutte le affermazioni promozionali, comprese quelle sui benefici ambientali, siano accurate e verificabili, per garantire che i consumatori facciano scelte informate.
Direttiva sui crediti verdi (Proposta COM(2021) 118 definitivo)
Questa proposta di direttiva mira a fornire un quadro di riferimento per la verifica delle dichiarazioni ambientali fatte da qualsiasi azienda, compresi i fornitori di cosmetici. Poiché mira a contrastare il greenwashing, i fornitori devono essere pronti a comprovare qualsiasi affermazione ecologica fatta sui loro prodotti.
Direttiva 2014/42/UE sugli erogatori di aerosol
Questa direttiva regolamenta la commercializzazione e l’uso dei prodotti aerosol, garantendo che siano sicuri per i consumatori e per l’ambiente. La conformità richiede che i fornitori garantiscano l’esecuzione di test e l’etichettatura corretta degli erogatori aerosol per ridurre i rischi associati ai contenitori pressurizzati.
Direttiva (UE) 2019/904 sulle plastiche monouso
Questa direttiva mira a ridurre l’impatto dell’inquinamento da plastica, prendendo di mira in particolare alcuni articoli in plastica monouso. I fornitori di cosmetici dovrebbero esplorare alternative alle confezioni di plastica e opzioni ricaricabili per conformarsi a questa direttiva e rivolgersi ai consumatori attenti all’ambiente.
Regolamento (UE) 2022/128 sui prodotti privi di deforestazione
Questo regolamento richiede alle aziende di dimostrare che i prodotti venduti nell’UE non contribuiscono alla deforestazione. I fornitori di cosmetici devono valutare le loro catene di approvvigionamento, in particolare per gli ingredienti come l’olio di palma, per mantenere la conformità e sostenere la biodiversità.
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (UE) 2016/679
Sebbene si concentri principalmente sulla protezione dei dati, il GDPR influisce sul modo in cui le aziende raccolgono, archiviano e utilizzano i dati dei consumatori. I fornitori di cosmetici devono garantire la conformità per proteggere la privacy dei consumatori ed evitare multe significative.
Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (94/62/CE)
Questa direttiva stabilisce i requisiti per la gestione dei rifiuti di imballaggio, con l’obiettivo di ridurre al minimo il loro impatto sull’ambiente. I fornitori di cosmetici devono rispettare gli obiettivi di riciclaggio e recupero dei materiali di imballaggio, promuovendo pratiche sostenibili.
Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)
Questa direttiva stabilisce i principi della gestione dei rifiuti, compresi gli obiettivi di riciclaggio e recupero. Sottolinea la necessità di pratiche sostenibili in materia di rifiuti, che possono influenzare il modo in cui i fornitori di cosmetici gestiscono i rifiuti dei prodotti e lo smaltimento degli imballaggi.
Regolamento Ecolabel UE (CE) n. 66/2010
Questo regolamento stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti che soddisfano elevati standard ambientali. I fornitori di cosmetici che desiderano commercializzare i loro prodotti come ecologici possono trarre vantaggio dall’ottenimento di questo marchio, aumentando la loro attrattiva per i consumatori attenti alla sostenibilità.