Definizione di prodotto cosmetico
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce un prodotto cosmetico come segue:
“Perprodotto cosmetico si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa a contatto con le parti esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, labbra e organi genitali esterni) o con i denti e le mucose della cavità orale allo scopo esclusivo o principale di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.
Elementi chiave della definizione:
Uso previsto: Un prodotto cosmetico deve essere destinato all’applicazione su parti esterne del corpo umano o della cavità orale. Scopo: Gli scopi principali includono:
- Pulizia (ad es. sapone, dentifricio)
- Profumazione (ad esempio, profumi, deodoranti)
- Modifica dell’aspetto (ad esempio, trucco, tintura dei capelli)
- Proteggere (ad esempio, protezione solare)
- Mantenere un buono stato di salute (ad esempio, idratanti)
- Correzione degli odori corporei (es. antitraspiranti)
Prodotti che rientrano nell’ambito della definizione
Ecco alcuni esempi che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico secondo il Regolamento (CE) n. 1223/2009:
- Cura della pelle: Idratanti, creme anti-invecchiamento e maschere per il viso.
- Cura dei capelli: Shampoo, balsami, tinture e prodotti per lo styling.
- Cura del cavo orale: Dentifricio e collutorio.
- Trucco: Rossetto, fondotinta, mascara e fard.
- Fragranze: Profumi, eau de toilette e colonie.
- Cura del corpo: Saponi, deodoranti ed esfolianti.
Non prodotti cosmetici
Alcuni prodotti possono sembrare simili ai cosmetici, ma non sono conformi al regolamento a causa del loro uso previsto o delle loro indicazioni. Questi includono:
- Prodotti medicinali: Creme antiacne con principi attivi farmaceutici.
- Dispositivi medici: Sbiancanti per denti contenenti alte concentrazioni di perossido di idrogeno superiori alla soglia consentita per i cosmetici.
- Prodotti biocidi: Gel o saponi antibatterici per le mani (regolamentati dal Regolamento sui Biocidi).
- Prodotti per la casa: Detersivi, candele o deodoranti per ambienti (non destinati all’uso personale sul corpo).