Definizione normativa di prodotto cosmetico

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 dell’Unione Europea sui prodotti cosmetici stabilisce un quadro chiaro per la definizione e la regolamentazione dei prodotti cosmetici nel mercato dell’UE. Questo regolamento mira a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e a promuovere pratiche commerciali eque.

 

Definizione di prodotto cosmetico

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 definisce un prodotto cosmetico come segue:

“Perprodotto cosmetico si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa a contatto con le parti esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, labbra e organi genitali esterni) o con i denti e le mucose della cavità orale allo scopo esclusivo o principale di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.

 

Elementi chiave della definizione:

Uso previsto: Un prodotto cosmetico deve essere destinato all’applicazione su parti esterne del corpo umano o della cavità orale. Scopo: Gli scopi principali includono:

  • Pulizia (ad es. sapone, dentifricio)
  • Profumazione (ad esempio, profumi, deodoranti)
  • Modifica dell’aspetto (ad esempio, trucco, tintura dei capelli)
  • Proteggere (ad esempio, protezione solare)
  • Mantenere un buono stato di salute (ad esempio, idratanti)
  • Correzione degli odori corporei (es. antitraspiranti)

Prodotti che rientrano nell’ambito della definizione

Ecco alcuni esempi che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico secondo il Regolamento (CE) n. 1223/2009:

  • Cura della pelle: Idratanti, creme anti-invecchiamento e maschere per il viso.
  • Cura dei capelli: Shampoo, balsami, tinture e prodotti per lo styling.
  • Cura del cavo orale: Dentifricio e collutorio.
  • Trucco: Rossetto, fondotinta, mascara e fard.
  • Fragranze: Profumi, eau de toilette e colonie.
  • Cura del corpo: Saponi, deodoranti ed esfolianti.

Non prodotti cosmetici

Alcuni prodotti possono sembrare simili ai cosmetici, ma non sono conformi al regolamento a causa del loro uso previsto o delle loro indicazioni. Questi includono:

  • Prodotti medicinali: Creme antiacne con principi attivi farmaceutici.
  • Dispositivi medici: Sbiancanti per denti contenenti alte concentrazioni di perossido di idrogeno superiori alla soglia consentita per i cosmetici.
  • Prodotti biocidi: Gel o saponi antibatterici per le mani (regolamentati dal Regolamento sui Biocidi).
  • Prodotti per la casa: Detersivi, candele o deodoranti per ambienti (non destinati all’uso personale sul corpo).